Art. 1.
(Finalità).

      1. Il sistema universitario nazionale assicura l'alta formazione del capitale umano e lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica.
      2. Il sistema universitario nazionale è organizzato nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) riconoscimento della libertà e dell'autonomia nell'attività di insegnamento e di ricerca;

          b) competizione su un piano di parità fra i diversi soggetti nella definizione dell'offerta formativa e nello sviluppo delle attività di ricerca;

          c) piena equiparazione tra strutture pubbliche e strutture private accreditate;

          d) orientamento dell'offerta formativa anche in considerazione delle esigenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro;

          e) finanziamento degli oneri attraverso i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato;

          f) commisurazione del livello dei finanziamenti pubblici sulla base dei livelli raggiunti da ciascuna università nelle attività didattiche e di ricerca;

          g) agevolazione delle erogazioni liberali in favore delle università da parte dei soggetti pubblici e privati;

          h) tutela del diritto allo studio, con esclusivo riferimento agli studenti meritevoli e sprovvisti di adeguati mezzi finanziari.