1. Il sistema universitario nazionale assicura l'alta formazione del capitale umano e lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica.
2. Il sistema universitario nazionale è organizzato nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) riconoscimento della libertà e dell'autonomia nell'attività di insegnamento e di ricerca;
b) competizione su un piano di parità fra i diversi soggetti nella definizione dell'offerta formativa e nello sviluppo delle attività di ricerca;
c) piena equiparazione tra strutture pubbliche e strutture private accreditate;
d) orientamento dell'offerta formativa anche in considerazione delle esigenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro;
e) finanziamento degli oneri attraverso i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato;
f) commisurazione del livello dei finanziamenti pubblici sulla base dei livelli raggiunti da ciascuna università nelle attività didattiche e di ricerca;
g) agevolazione delle erogazioni liberali in favore delle università da parte dei soggetti pubblici e privati;
h) tutela del diritto allo studio, con esclusivo riferimento agli studenti meritevoli e sprovvisti di adeguati mezzi finanziari.